Art. 5.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere per il funzionamento dell'Osservatorio di cui all'articolo 2 e del Centro di cui all'articolo 3, valutato in 5.165.000 euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
      3. Al fine di sostenere l'avvio delle attività previste dall'articolo 4, comma 4, è corrisposta, nell'ambito dello stanziamento previsto al comma 1, per il triennio 2006-2008, una somma annua non superiore a 154.900 euro per ciascuna regione quale contributo per le spese documentate sostenute.